1. Al fine di facilitare l'integrazione sociale dei sordi precoci, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, in particolare garantendo il diritto alla comunicazione, le regioni istituiscono, presso l'assessorato competente, il registro dei mediatori della comunicazione, comprendente gli interpreti della lingua dei segni, gli interpreti della lingua orale-labiale, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione. Gli oneri per l'iscrizione al registro sono posti a carico degli interessati.
2. Le regioni possono altresì istituire corsi di formazione professionale per mediatori della comunicazione effettuata con le modalità comunicative di cui al comma 1.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive