Art. 2.

      1. Al fine di facilitare l'integrazione sociale dei sordi precoci, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, in particolare garantendo il diritto alla comunicazione, le regioni istituiscono, presso l'assessorato competente, il registro dei mediatori della comunicazione, comprendente gli interpreti della lingua dei segni, gli interpreti della lingua orale-labiale, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione. Gli oneri per l'iscrizione al registro sono posti a carico degli interessati.
      2. Le regioni possono altresì istituire corsi di formazione professionale per mediatori della comunicazione effettuata con le modalità comunicative di cui al comma 1.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

 

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modificazioni, sono definiti i criteri e le modalità di costituzione e di tenuta dei registri regionali di cui al comma 1. Nello stesso decreto sono indicati i requisiti minimi necessari per l'iscrizione.
      4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove le opportune intese tra le associazioni professionali dei mediatori della comunicazione, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi e le associazioni dei sordi precoci e delle loro famiglie maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai fini della definizione di un codice deontologico per gli iscritti al registro di cui al comma 1.